In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 50 primo comma del R.D.L. n. 1578/33 si riferisce – al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – alla notificazione della decisione del Consiglio dell’Ordine effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166
NOTA:
In senso conforme, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso per Cassazione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 30 Settembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Maggio 2010 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10820 del 16 Maggio 2014 (respinge)
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