Appello al CNF: i motivi di impugnazione sono necessari a pena di inammissibilità del gravame

Il ricorso avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale deve contenere, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di censura del provvedimento contestato, sia nei suoi contenuti fattuali sia con riferimento agli errori procedimentali o di diritto che abbiano determinato la non corrispondenza del procedimento o della decisione alle formalità del rito e/o alla corretta applicazione dei principi deontologici alla fattispecie esaminata, perciò non essendo all’uopo sufficiente limitarsi ad una diversa ricostruzione o interpretazione dei fatti oggetto di incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 30 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 18 Maggio 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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