È incompatibile con l’esercizio della professione forense il contemporaneo impiego retribuito di insegnante elementare, ed è legittima pertanto la cancellazione disposta dall’Ordine territoriale competente. Infatti l’art. 3 della legge professionale che stabilisce tale incompatibilità non è stato implicitamente abrogato dall’art. 92 del D.P.R. n. 417/1974 nella parte in cui consente al personale docente delle scuole elementari di svolgere, previa autorizzazione del Direttore didattico e del Preside, libere professioni, atteso che tale norma opera esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento scolastico, senza interferire sulle diverse disposizioni dell’ordinamento forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Salerno, 30 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 maggio 1993, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 12 Maggio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 30 Novembre 1991
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