Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, CNF 22.9.2012, n. 131.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 23 Giugno 2010 (censura)
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