L’impugnazione degli atti endoprocedimentali non ha effetto sospensivo obbligatorio

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’impugnazione degli atti endoprocedimentali non ha effetto sospensivo obbligatorio, mancando una norma espressa in tal senso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che il COA avrebbe dovuto sospendere il procedimento nelle more della decisione del CNF sui ricorsi dallo stesso promossi avverso la delibera di apertura del procedimento ed atti successivi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 23 Giugno 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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