In materia disciplinare, l’irrevocabilità della decisione del COA non si traduce nell’impossibilità di un riesame dei fatti posti a fondamento degli addebiti e quindi in una consumazione del potere disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
NOTA:
In senso conforme, Cass.civ., SS.UU., 07.08.2012 n. 14172.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 03 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Maggio 2010 (sospensione)
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