La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione da irrogare non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità ovvero l’annullabilità della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice dell’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire apportando tutte le integrazioni che ritiene necessarie.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 03 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Maggio 2010 (sospensione)
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