Ciascun iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve comunicare a detto Ente su apposito modello (denominato “mod. 5”), da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno; l’omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione stessa (art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato ed integrato dall’art. 9 della Legge n. 141/1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 3 settembre 2013, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 03 Settembre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 13 Dicembre 2011 (sospensione)
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