In particolare si invoca la pronunzia del CNF sulle seguenti questioni:
A. la latitudine delle limitazioni all’attività professionale nel periodo definitivo post-carica;
B. l’applicabilità ai componenti degli organi di governo di una Regione a statuto speciale che non ha puntualmente normato la fattispecie, in presenza di una disposizione normativa sul regime delle incompatibilità (durante e dopo lo svolgimento del mandato amministrativo) che rinvia espressamente all’esercizio della potestà legislativa regionale;
C. la compatibilità delle delineate preclusioni previste dalla normativa nazionale – ammesso e non concesso che, come si dubita, esse operino anche nell’ordinamento regionale – con il settore della consulenza legale; settore nel quale, ormai, per pacifica evoluzione legislativa e della giurisprudenza amministrativa, “si possono conferire incarichi solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica e non di tipo fiduciario” (così il quesito). E quanto meno con specifico riferimento a tale fattispecie.
La risposta è nei seguenti termini:
A. La latitudine temporale è fissata dalla legge in 12 mesi decorrenti dalla cessazione della carica. L’incompatibilità riguarda qualunque attività professionale o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, in favore di soggetti pubblici o privati (art. 2, lett. f).
B. Il CNF non ha competenza ad emettere pareri in materia di potenziali conflitti tra Stato e Regioni, ancorché riguardanti la professione di avvocato. Va in ogni caso tenuto presente che la legge in esame non è stata impugnata da alcuna Regione e deve ritenersi quindi applicabile erga omnes senza limitazioni di ordine regionale.
C. L’incompatibilità in questione è prevista dalla legge con specifico riferimento al soggetto cessato dalla carica, il quale, per il periodo della incompatibilità, non può essere beneficiario di alcun incarico professionale, ancorché conferibile con il sistema della selezione competitiva o con altre modalità, né può comunque esercitare le suddette attività professionali.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 88
Quesito n. 294, COA di Palermo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 88 del 17 Luglio 2013- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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