La prorogatio nel caso di revoca del mandato

Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell’attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi (Nel caso di specie, la sera prima dell’udienza il professionista riceveva una telefonata dell’assistito, che gli comunicava la volontà di farsi assistere da altro difensore. A seguito di ciò, l’incolpato si determinava sic et simpliticer a non comparire all’udienza dell’indomani, senza verificare l’effettiva sostituzione nel mandato, che poi non avveniva, con conseguente assenza ingiustificata all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Aprile 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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