La rinuncia al mandato

L’avvocato, che assista una parte in giudizio e intenda rinunciare al mandato, deve sì darne tempestiva comunicazione all’Autorità procedente (al fine di non provocare ritardo nella definizione del processo e di consentire all’assistito la sostituzione del difensore senza pregiudizio), ma in ogni caso previa comunicazione all’assistito, in ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà (Nel caso di specie, l’incolpato aveva fatto pervenire al Tribunale, lo stesso giorno fissato per l’udienza preliminare, fax di “dismissione del mandato”, senza averne dato previa comunicazione all’assistito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Aprile 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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