La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

In ossequio ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza, il difensore che intende avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio dell’udienza ha l’onere di fornire tempestivamente al giudice la prova del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza e attualità dell’impedimento stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità disciplinare del professionista che aveva fatto pervenire istanza di rinvio non documentata e, per di più, solo lo stesso giorno in cui era fissata l’udienza da differire).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Aprile 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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