Il concomitante “impegno universitario”, specie se genericamente addotto, non costituisce legittimo impedimento a partecipare ad un’udienza e quindi non è idoneo a giustificarne il rinvio, giacché -anche secondo una valutazione comparativa- l’esigenza della difesa e della giurisdizione risulta indubbiamente prevalente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto un rinvio dell’udienza dinanzi al CNF adducendo -genericamente e senza peraltro documentarlo- un concomitante impegno di carattere accademico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Aprile 2009 (censura)
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