L’indicazione in un atto giudiziario di un nome di fantasia quale ulteriore procuratore della parte costituita in giudizio costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’eventuale assenza di danni a terzi, trattandosi di comportamento che di per sé reca pregiudizio alla dignità dell’avvocatura e dell’intera classe forense (Nel caso di specie, nel proprio atto di citazione l’incolpato aveva indicato, come co-difensore, l’avvocato protagonista di un romanzo di successo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 02 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Ottobre 2010 (censura)
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