Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine locale non è atto impugnabile. In materia disciplinare la impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono: l’iscritto e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello (art. 50 legge 36/1934).
Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli ora indicati non è ammissibile. (Inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 14 aprile 1993, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 14 Aprile 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1992
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