In difetto di rituale istanza di ricusazione, rimane esclusa qualsiasi incidenza della regolare costituzione dell’organo giudicante sulla validità della decisione, venendo meno le possibilità di dedurre l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione come motivo di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio, Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 46.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 02 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Ottobre 2010 (censura)
0 Comment