L’avvocato che in funzione di curatore in un fallimento, ancorché invitato espressamente e ufficialmente dal Tribunale fallimentare, ritarda colpevolmente di attivare la procedura viola i doveri di lealtà e correttezza professionale (nel caso di specie, vista la personalità dell’incolpato, l’assenza di precedenti disciplinari e la natura colposa dell’addebito è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 9 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 14 aprile 1993, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 14 Aprile 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Maggio 1991
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