La presenza degli astenuti inficia la costituzione del Collegio giudicante e rende nulla la decisione, non potendosi escludere che l’abbia influenzata.
È nulla perché sottoscritta, in violazione dell’art. 51 del R.D. 37/34, dal Presidente ed inspiegabilmente da un consigliere con funzioni di segretario, pur nella presenza dell’effettivo segretario dell’Ordine con le funzioni di segretario della seduta risultante sia dal verbale dell’udienza cui questi partecipò sino all’adozione della decisione sia dall’intestazione della decisione stessa. In tale ipotesi per entrambi i rilevanti vizi – richiamati gli artt. 354 e 161 c.p.c. gli atti vanno rimessi all’Ordine forense locale per nuovo esame. (Accoglie il ricorso e rinvio al Consiglio dell’Ordine).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 14 aprile 1993, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 14 Aprile 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1992
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