Norme deontologiche – Frasi sconvenienti ed offensive nei confronti del collega – Provocazione – irrilevanza.

In materia disciplinare, diversamente dal campo penale, come più volte affermato in recenti sentenze di questo Consiglio, non può essere ritenuta giustificazione dell’impiego di affermazioni offensive, la provocazione, l’esistenza cioè di fatti che avrebbero provocato un giusto risentimento.
Infatti, il risentimento, anche se provocato, deve essere contenuto nei limiti del diritto di critica, che certamente non può essere conculcato, ma che deve rispettare la forma consona al prestigio ed al ruolo dell’avvocato. (Conferma decisione del Consiglio dell’Ordine di Roma in data 27 settembre 1990). (Rigetto del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 14 aprile 1993, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 14 Aprile 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Settembre 1990
Giurisprudenza CNF

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