Il reclamo elettorale non notificato né al Consiglio dell’Ordine né ai proclamati eletti, deve essere dichiarato inammissibile. Invero l’impugnazione è diretta ad infirmare l’elezione dei proclamati eletti, i quali sono gli unici soggetti interessati a contraddirla e quindi i legittimati passivi. (Inammissibilità del reclamo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 14 aprile 1993, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 14 Aprile 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1993
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