L’eccezione con cui si censuri l’impugnata decisione del C.O.A. sul riflesso che la comunicazione dell’inizio del procedimento disciplinare sia stata ricevuta prima della notificazione della citazione a comparire (eccezione che deve essere declinata soltanto sotto specie di violazione del diritto di difesa) va proposta innanzi al Consiglio territoriale, al più tardi nel contesto della memoria difensiva depositata, onde la relativa omissione rende inammissibile dinanzi al C.N.F. il corrispondente motivo di gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 25 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 03 Aprile 2009
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