Fermo il principio in base al quale colui che esercita la professione forense deve comportarsi, anche nella vita privata, in modo del tutto corretto ed irreprensibile, quando i fatti addebitati non hanno alcun riferimento con l’attività professionale, concernendo in via esclusiva la vita privata e per loro natura, non appaiono tali da aver suscitato reazioni negative al di là di una ristretta cerchia di persona, senza – quindi – determinare rilevanti conseguenze negative per la dignità ed il buon nome della classe forense, deve tenersi conto di tali circostanze ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare (nelle specie: riduzione della sanzione della cancellazione dagli Albi con quella di un anno di sospensione dall’esercizio della professione per rilascio di cambiali non onorate alla scadenza). (Accoglimento parziale del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 13 aprile 1993, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 13 Aprile 1993 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Aprile 1992 (cancellazione)
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