Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Azione nei confronti di ex-cliente – Illecito deontologico – Non sussiste.

L’avvocato che assuma il patrocinio contro una persona precedentemente assistita non viola il dovere di fedeltà allorquando siano trascorsi circa 10 mesi tra la cessazione della sua funzione di difensore di una parte e l’assunzione del patrocinio dell’altra e quando nessuna informazione o conoscenza possa essere utilizzata nel successivo patrocinio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Viterbo, 8 marzo 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 9 aprile 1993, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 09 Aprile 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 08 Marzo 1991
Giurisprudenza CNF

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