Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Censura.

L’avvocato che in un ricorso al pretore del lavoro usa espressioni ed epiteti gravemente offensivi privi di qualsiasi giustificazione ai fini difensivi utilizzando, per cinque volte in meno di quaranta righe, l’aggettivo « truffaldino » per indicare il comportamento della controparte, viene meno ai doveri deontologici e arreca pregiudizio alla dignità e al decoro professionale (nel caso di specie, considerando come attenuante che l’incolpato è stato trascinato da passione nella difesa di un congiunto, è stato ritenuto equo applicare la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 5 ottobre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 31 marzo 1993, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 31 Marzo 1993 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 05 Ottobre 1991 (censura)
Giurisprudenza CNF

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