L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 23 Luglio 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 03 Giugno 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11024 del 19 Maggio 2014 (respinge)
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