I termini per il deposito e la notifica della decisione del COA sono ordinatori

I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 23 Luglio 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 03 Giugno 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11024 del 19 Maggio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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