La intervenuta remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare non comporta l’obbligo di archiviare il procedimento stesso, giacché di per sè sola non dimostra senz’altro l’insussistenza dei fatti contestati in sede disciplinare né costituisce, rispetto a questi, una sorta di “prova a discarico”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 23 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 24 Ottobre 2011 (sospensione)
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