Dopo la cessazione del rapporto professionale, l’avvocato non ha più l’obbligo di astenersi dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, i quali infatti non possano più influire sul mandato stesso, perché già cessato, quand’anche successivamente lo riassuma (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato disciplinarmente con l’avvertimento per aver acquistato un immobile dal proprio assistito dopo aver rinunciato al mandato da alcuni mesi e prima di riassumerlo nuovamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 10 Febbraio 2012 (avvertimento)
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