Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del COA locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 23 Luglio 2013 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 28 Maggio 2012
abc, Giurisprudenza CNF

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