Il praticante procuratore legale, al quale sia stata revocata l’autorizzazione al patrocinio innanzi la pretura, che offra prestazioni professionali a terzi, che svolga attività diretta all’acquisizione di rapporti clientelari, che svolga attività di rappresentanza e difesa nonostante l’avvenuta revoca del patrocinio e che autentichi firme e sottoscriva atti senza i prescritti poteri, viola, con la propria condotta, i doveri di probità, dignità e decoro professionale e merita la sanzione più grave, consistente nella cancellazione dal relativo Registro dei praticanti procuratori legali. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 12 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 23 marzo 1993, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 23 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Dicembre 1991
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