Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Reclamo – Rinuncia successiva al reclamo – Non luogo a deliberare – Ammissibilità.

La rinuncia al reclamo proposto avverso la deliberazione di sospensione cautelare adottata dal Consiglio dell’Ordine determina il non luogo a deliberare da parte del Consiglio nazionale forense per la cessata materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare per rinuncia a ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 14 novembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 23 marzo 1993, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 23 Marzo 1993 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 14 Novembre 1991
Giurisprudenza CNF

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