Il contegno del professionista può essere oggetto di valutazione disciplinare solo se sia imputabile, cioè proveniente da un soggetto capace di intendere e di volere. Un vizio parziale di mente, invece, pur determinando una ridotta capacità di cognizione e di volere, produce effetti soltanto ai fini della valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e, quindi, dell’entità della pena da irrogare (Nel caso di specie, l’incolpato versava in “un profondo e avanzato stato depressivo”, ma con “funzioni psichiche superiori sostanzialmente integre”, tali pertanto da escludere uno stato di totale incapacità di intendere e di volere e quindi di non imputabilità sul piano disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, 30 settembre 1993, n. 110.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 20 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Ottobre 2011 (sospensione)
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