L’avvocato che pronunci frasi offensive ed ingiuriose nei confronti della controparte pone in essere un comportamento contrario alla dignità e al decoro cui deve essere improntato l’esercizio della professione. Sanzione adeguata è l’avvertimento (nella specie l’avvocato aveva apostrofato la controparte con le parole: «bifolca, maleducata, buffona, andrebbe bene per il palcoscenico come commediante»). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 8 marzo 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Ballardini), sentenza del 23 marzo 1993, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 23 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 08 Marzo 1991
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