L’avvenuta iscrizione del ricorrente nell’Albo dei procuratori legali fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso relativo al rifiuto del Consiglio dell’Ordine di iscriverlo nel registro dei praticanti procuratori. (Cessata materia del contendere)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 18 marzo 1993, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 18 Marzo 1993 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
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