Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente e non devono essere inutilmente vessatorie, sicché integra illecito disciplinare la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma in forza di un titolo esecutivo, abbia nuovamente azionato un diverso titolo avente ad oggetto il medesimo credito (Nel caso di specie, il professionista aveva agito in forza di un’ordinanza ex art. 186 bis cpc nonché della successiva sentenza definitiva, ottenendo così due volte il pagamento per via coattiva dello stesso importo, e ciò, a suo dire, per una sorta di “giustizia sostanziale”, ossia ritenendo di far ottenere in tal modo al proprio cliente sì una somma maggiore di quella statuita in sentenza ma comunque ancora non sufficiente rispetto alle originarie domande giudiziali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 19 Luglio 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 10 Giugno 2010 (censura)
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