Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Legittimazione attiva.

Ai sensi dell’art. 50 R.D.L. 25 novembre 1933, n. 1578 i ricorsi al Consiglio nazionale forense avverso i provvedimenti disciplinari possono essere proposti solo dal P.M. presso la Corte d’Appello o dal professionista nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare, e non già dal privato che abbia presentato un esposto al Consiglio dell’Ordine. (Inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 18 marzo 1993, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 18 Marzo 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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