La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Luglio 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Novembre 2009 (censura)
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