I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto

In tema di procedimento disciplinare, il potere di irrogare una sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari che, in mancanza di una previsione di legge contraria, si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli articoli 132 e 133 del codice penale (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo alla intensità della condotta dell’incolpato, alla lieve entità del danno nei confronti dell’esponente, alla mancanza di precedenti dell’incolpato, il CNF ha ridotto la sanzione disciplinare inflitta dal COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 18 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 15 Dicembre 2009 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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