L’avvocato che preleva il fascicolo di causa, all’insaputa del collega e del magistrato, causando agli stessi comprensibili disagi e lunghe attese, lede i rapporti di colleganza che devono invece essere improntati al rispetto reciproco. Sanzione adeguata nella specie risulta l’avvertimento. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 9 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Gazzara), sentenza del 18 marzo 1993, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 18 Marzo 1993 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 09 Ottobre 1991 (avvertimento)
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