In sede di procedimento disciplinare il fine di garantire il diritto di difesa all’incolpato è raggiunto attraverso una chiara ricostruzione dei fatti, senza peraltro una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che con la lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 18 Luglio 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 04 Settembre 2009 (censura)
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