Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita irregolarità della costituzione e della composizione del CNF in forza dell’art. 8 DPR n. 137/2012. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’applicabilità della citata disciplina invocata dal ricorrente e ha quindi rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 18 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 12 Gennaio 2007 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12066 del 29 Maggio 2014 (respinge)
0 Comment