La mancata comunicazione all’incolpato dell’avvio del sub-procedimento cautelare

In tema di procedimento disciplinare, compromette il diritto di difesa dell’incolpato ed è pertanto nulla la delibera di sospensione cautelare adottata dal COA in assenza di previa convocazione dell’incolpato idonea a fargli chiaramente comprendere che, oltre all’apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti, la sua condotta è anche valutata ai fini dell’adozione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, la comunicazione del COA ex art. 47 R.D. n. 37/1934 conteneva l’inciso “con riserva degli atti ulteriori”, che, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insufficiente a ricomprendere l’informativa all’incolpato circa il sub-procedimento cautelare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 18 luglio 2013, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 18 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 28 Dicembre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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