L’avvocato che, nominato difensore d’ufficio in un giudizio penale, non si presenta all’udienza fissata per il dibattimento senza comunicare il proprio impedimento; che trattiene indebitamente somme recuperate nell’interesse del cliente e che emette assegni privi della relativa provvista, tiene un comportamento palesemente contrario ai principi deontologici e tale da giustificare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni uno. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 6 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Corpaci), sentenza del 18 marzo 1993, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 18 Marzo 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Maggio 1991
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