Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 17 Luglio 2013 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 28 Febbraio 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8932 del 17 Aprile 2014 (respinge)
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