Nel caso dell’azione disciplinare a carico di un avvocato, esercitata per fatti costituenti reato per i quali sia iniziata l’azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto fino all’instaurazione del procedimento penale, anche ove, nelle more, il Consiglio dell’Ordine, avutane notizia, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo a fronte dell’esercizio dell’azione penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 17 Luglio 2013 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 06 Ottobre 2010 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12924 del 29 Maggio 2014 (respinge)
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