Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5, 20 e 22 c.d.f. il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al Collega comportamenti gravi, ovvero attraverso espressioni gratuitamente offensive che non trovino scriminante nella difesa (Nel caso di specie, attraverso due distinte missive, l’incolpato aveva accusato il Collega di perseguire “scopi inconfessabili”, nonché di “incassare onorari connessi ad un’attività svolta in realtà da lui”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 17 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Dicembre 2007 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11025 del 20 Maggio 2014 (respinge)
0 Comment