La mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale

Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del COA di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitria e non condivisibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 17 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Dicembre 2007 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11025 del 20 Maggio 2014 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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