Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Discrezionalità – Obbligo di motivazione – Limiti.

La facoltà di disporre la sospensione cautelare costituisce un potere discrezionale esclusivo del Consiglio dell’Ordine ed è sottratta pertanto a qualsiasi sindacato.
L’obbligo di motivazione del provvedimento è limitato al dovere di evidenziare i riflessi negativi della pendenza di un processo penale, per la gravità della contestazione e per ogni altra circostanza, sulla persona dell’incriminato e sul prestigio della classe forense. (Rigetto del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 18 marzo 1993, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 18 Marzo 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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