La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica

L’avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 17 Luglio 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 08 Settembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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