Illecito dare del “profano” al collega

Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato subentrato nella difesa aveva dichiarato di dissociarsi dall’operato del collega sostituito, perché caratterizzato da quella “assenza di cognizioni tecniche specifiche, che induce il profano in errore”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 17 Luglio 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 07 Aprile 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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